Modello per la Segnalazione di Condotte Illecite
I soci, i dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza nelle attività della Cooperativa sono invitati ad utilizzare questo modello al fine di fornire le necessarie informazioni per la verifica all’Organo di Vigilanza (OdV), organo di cui la Cooperativa si è dotata in relazione al D.lgs. 231/2001.
Si rammenta che la il DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 e prima la Legge 179/2017 prevede la tutela dei soci, dipendenti o collaboratori, e soggetti esterni che effettuano la segnalazione di illecito a carico di figure della Cooperativa.
In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), prevedono che:
- l’ente ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;
- l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato a causa della denuncia, può segnalare all’OdV i fatti ritenuti discriminatori che lo riguardano anche indirettamente. L’OdV ha l’obbligo di intervenire a tutela del segnalante.
Il Consiglio di Amministrazione ha incaricato l’Organismo di Vigilanza (OdV) composto da professionisti esterni alla gestione delle segnalazioni.
La segnalazione va pertanto inviata all’OdV ed essere presentata alternativamente:
- mediante invio all’indirizzo di posta elettronica OdV odv@saluteeterritorio.com
- a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata all’OdV, recante la seguente dicitura:
“Riservata personale”; - a mezzo consegna a mano presso la segreteria della Cooperativa, in busta chiusa, indirizzata
all’OdV recante la seguente dicitura: “Riservata personale”.
È possibile anche richiedere un incontro personale con i componenti dell’organismo incaricato di
gestire le segnalazioni.
L’OdV una volta pervenuta la segnalazione, dovrà:
- rilasciare al segnalante una attestazione di ricevimento entro 15 giorni dalla ricezione;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute e mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante, alla quale si possono richiedere, se necessario, integrazioni;
- entro 3 mesi dall’attestazione di ricevimento, fornire riscontro alla segnalazione.
In particolare, ove lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini dell’accertamento della fondatezza della segnalazione, può:
- contattare il segnalante, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un’audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell’accertamento della segnalazione.
Le informazioni ricevute saranno trattate con la massima riservatezza rispetto al segnalante ed alle persone oggetto della segnalazione. Non sono previste modalità di criptazione ma la gestione delle comunicazioni è riservata esclusivamente ai componenti dell’Organismo di Vigilanza che sono tenuti ad agire nel massimo di riservatezza come previsto dal decreto.
Eventuali componenti delle funzioni aziendali coinvolte nell’esame della segnalazione sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità dell’Ufficio Legale incaricato in specifico di trattare la segnalazione.